Nell’ambito delle operazioni relative alla compilazione della graduatoria di istituto finalizzata all’individuazione dei docenti soprannumerari, disciplinate dalle disposizioni relative alla mobilità d’ufficio di cui alla contrattazione integrativa sulla mobilità, emergono criticità rispetto alla valutazione del servizio “pre-ruolo” e del servizio di ruolo prestato in un ruolo differente da quello di attuale appartenenza.

                   Com’è noto, il servizio di ruolo è valutato mediante l’attribuzione di 6 punti per ogni anno. Al servizio pre-ruolo, invece, e per l’effetto al servizio prestato in altro ruolo, sono attribuiti 3 punti per i primi 4 anni e 2 per gli ulteriori anni.

             

                 Lo Studio Legale, ha individuato le suindicate ipotesi di lesione di diritti che potrebbero trovare accoglimento da parte del Giudice del Lavoro territorialmente competente:

  • ricorso per ottenere 6 punti anche per il servizio dei precari atteso che perché il periodo svolto durante il precariato deve essere computato senza alcuna discriminazione e, dunque, attribuendo 6 punti per ogni anno come per il servizio a tempo indeterminato;
  • ricorso per ottenere 6 punti per il servizio prestato in ruolo diverso da quello di appartenenza perché a seguito del passaggio di ruolo, il docente ha diritto alla conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici.

                   Inoltre, si ricorda di presentare reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

Quindi, per ogni informazione utile gli interessati potranno rivolgersi allo Studio Legale.