Il Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, giudice Dott.ssa Rosalba De Bonis, ha statuito in merito al ricorso presentato da un docente relativo alla mobilità per l’a.s. 2017/2018 avente ad oggetto la possibilità di valutare anche i servizi prestati sul ruolo del personale ATA, in quanto considerati esclusi dal novero dei servizi riconoscibili ai fini della carriera di cui alla Tabella A allegata al C.C.N.I. dell’11.04.2017 trattandosi di servizi validi e valutabili ai fini della carriera.
La sentenza del Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti:
- Il C.C.N.I. dell’’11 aprile 2017, allegato 2, tabella A, lettera B, prevede l’attribuzione di punti 6: «per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia» specificando nelle note comuni che: «(…) L’anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fin giuridici ed economici nella carriera di appartenenza (…)». Quindi, ha statuito il Tribunale di Potenza, che dalle richiamate disposizioni si evince che il servizio preruolo o di ruolo da riconoscere ai fini della mobilità è esclusivamente quello prestato in qualità di docente;
- Inoltre, il Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, ha ribadito che per «anni di ruolo» è inteso il periodo svolto come personale docente atteso che i servizi riconosciuti (o riconoscibili) ai fine della carriera dei docenti, ai sensi dell’articolo 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 sono esclusivamente quelli svolti in qualità di docenti;
- Senza dubbio, tale fattispecie ha rappresentato una novità per il Tribunale di Potenza;
- Per concludere, anche il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per, gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, non prevede la possibilità per i docenti di vedersi riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, i servizi pre-ruolo e di ruolo prestati anche come personale ATA.