BONUS NEGATO A CHI HA SVOLTO ATTIVITÀ STAGIONALE

L’articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) prevede un bonus di €. 600,00 per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Tale articolo fa riferimento all’attività lavorativa e non all’attività economica svolta dall’azienda.

La normativa è rivolta ai dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

L’INPS con circolare del 30.03.2020 ha stabilito che: «(…) provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. (…)».

Tale circolare ha escluso illegittimamente tutti coloro che hanno lavorato nel settore turismo ma dipendenti di azienda con codice ATECO diverso da quello previsto dalla predetta circolare n. 49 del 30.03.2020, ad esempio i bagnini dipendenti di cooperative.

Ovviamente, la circolare dell’INPS n. 49 del 30 marzo 2020 – a parere di chi scrive – è palesemente illegittima perchè prevede evidenti discriminazioni tra coloro che svolgono le stesse mansioni, infatti, i lavoratori con stesse mansioni  sono stati assoggettati a differenti status atteso che solo una parte di essi – in relazione al codice ATECO del proprio datore di lavoro – hanno percepito il predetto bonus.

Dunque, il Giudice del Lavoro sarà chiamato a decidere se il comportamento dell’INPS è illegittimo nonché in contrasto con gli artt. 3, 51 e 81 della Costituzione considerando, infine, anche che il codice Ateco non ha valore legale ma semplicemente statistico.

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