Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza in merito a un ricorso di urgenza ex art. 700 cpc avente ad oggetto la mobilità a.s. 2017/2018 ha rigettato la domanda cautelare in considerazione del presupposto della mancanza del periculum in mora.
Infatti, con l’ordinanza del 06.11.2018 in merito al “periculum in mora” il Giudice nell’asserire che deve essere verificato in concreto in relazione all’effettiva situazione personale, professionale o socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l’onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l’espletamento del processo di merito, ha rigettato il ricorso di urgenza perché la ricorrente aveva ottenuto per l’anno scolastico in corso, l’assegnazione provvisoria presso una scuola a pochi chilometri dal comune di residenza.