Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, giudice Dott. Angelo De Angelis, ha accolto il ricorso presentato da un docente “precario” finalizzato ad ottenere l’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante il periodo di lavoro con contratto a tempo determinato, nonché, il riconoscimento della cd. “retribuzione professionale docenti” di cui all’art. 25 del C.C.N.L. 1999.
La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti, è stato ribadito che:
non sussistono ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento retributiva applicata sfavorevolmente ai lavoratori assunti a tempo determinato, avendo essi svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi, funzioni e responsabilità del personale di ruolo;
in merito al riconoscimento della cd. retribuzione professionale docenti, il Tribunale ha avvalorato il principio enunciato dalla Cass. 20015/18 che ha statuito che l’art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del ccni del 31.08.1999”; pertanto, emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo. Quindi, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
infine, in merito alla prescrizione, il Tribunale ha statuito che il riconoscimento dell’anzianità di servizio e le relative spettanze retributive ad essa connesse non possono essere riconducibili a pagamenti periodici, come tali soggetti alla prescrizione breve di cui ex art. 2948 n. 4 cc, con la conseguenza che alcun diritto può dirsi affetto da prescrizione estintiva decennale.