Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, giudice Dott.ssa Anna Maria D’Antonio, in merito al ricorso avverso la sanzione disciplinare della censura, comminata a una docente, ha provveduto – per mancanza di prova e per contestazione dei fatti addebitati- a dichiarala illegittima.
La sentenza è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti ha stabilito che:
- nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto, contrariamente a quanto dedotto dal M.I.U.R.;
- nell’ipotesi di infrazioni comportanti sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, a norma dell’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal d. lgs. 150/2009, è il Dirigente responsabile della struttura a dover procedere alla contestazione disciplinare;
- in merito all’affissione del codice disciplinare la previsione nella disposizione di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è sufficiente alla conoscenza da parte della generalità e rende inutile la suddetta affissione.