A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Matera, sezione lavoro (RG 1023/18), la ricorrente – inserita nella graduatoria ad esaurimento “con riserva perché pendente giudizio dinanzi al TAR” della provincia di Matera per la scuola dell’infanzia, come riservista perché invalida ai sensi della legge n. 68/1999 (specificatamente era beneficiaria della lettera E: Invalido del lavoro o equiparato) – rivendicava il suo diritto ad essere immessa in ruolo.
Orbene, l’Ambito territoriale della provincia di Matera negava, in prima istanza, il diritto della ricorrente perché considerava beneficiari solo gli invalidi civile (lettera N).
Successivamente, l’Ambito Territoriale della Provincia di Matera, con determina del 05.11.2018, in autotutela (ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90) stabiliva:
- che la riserva con cui la P.A. abbia provveduto ad iscrivere anche depennati nelle rispettive graduatorie non può implicare limitazioni nella fase di stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato perchè altrimenti la misura cautelare perderebbe ogni carattere di effettività;
- il riconoscimento alla ricorrente del titolo di beneficiaria di riserva e di assunzione con contratto a tempo indeterminato (Scuola Infanzia) perché appartenente alla categoria E.
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